La persona non abbiente, per essere difeso in un procedimento penale o per tutelare i propri diritti essendo vittima di un reato, può chiedere al Giudice di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato di modo da porre a carico dello Stato tutti i compensi e le spese sostenuti dal proprio avvocato.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
- Essere cittadino italiano oppure straniero o apolide residente nello Stato;
- Nominare un avvocato iscritto nelle apposite liste consultabili sul sito dell’Ordine degli Avvocati;
- Essere indagato, imputato, condannato, persona offesa o danneggiato dal reato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
- Avere un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 (d.m. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 28 febbraio 2018); se tuttavia il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia ed il limite è aumentato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
- Non è prevista la possibilità di ottenere l’assistenza di un difensore a spese dello Stato per attività stragiudiziali, ovvero attività precedenti o indipendenti da un procedimento penale in corso;
- Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per reati di evasione in materia di imposte;
- Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i condannati con sentenza definitiva per reati di associazione mafiosa e per i reati connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti;
- Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato se il richiedente è assistito da più di un difensore;
NB: Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi: che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento et cetera; che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, (ad esempio, interessi sui conti correnti); che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572 (maltrattamenti in famiglia), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 612-bis (atti persecutori – cd. stalking), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, è automatica a prescindere dai limiti di reddito indicati e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento a discrezionalità valutativa al giudice.
EFFETTI DELL’AMMISSIONE:
- L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse;
- Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio;
- Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.
PROCEDURA DI AMMISSIONE:
- La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento in corso di validità oppure dal difensore designato; potrà altresì essere inviata all’ufficio competente tramite raccomandata A.R. dall’interessato con allegata fotocopia di un documento in corso di validità;
- La domanda, sottoscritta dall’interessato, deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il suo nucleo familiare
- l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione o copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata)
- l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
Tuttavia:
- Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede;
- Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede;
- Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’Autorità Consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità o di mancato riscontro dall’Autorità Consolare la certificazione può essere sostituita da autocertificazione;
- Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).
DECISIONE SULL’ISTANZA DI AMMISSIONE:
Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda il Giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda e provvede in uno dei seguenti modi:
- Dichiara l’istanza inammissibile;
- Accoglie l’istanza;
- Respinge l’istanza;.
In caso di rigetto della domanda, il richiedente può presentare ricorso, entro 20 giorni dall’avvenuta conoscenza, al presidente del Tribunale o della Corte d’Appello.
Avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello è ammesso ricorso per Cassazione.