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	<title>Aree Archivi - Lex Trento</title>
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	<description>Studi Legali Collegati, Trento</description>
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		<title>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paissan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:29:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://lextrento.it/servizi/patrocinio-a-spese-dello-stato/">PATROCINIO A SPESE DELLO STATO</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://lextrento.it">Lex Trento</a>.</p>
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			<p><strong>La persona non abbiente</strong>, per essere difeso in un procedimento penale o per tutelare i propri diritti essendo vittima di un reato, <strong>può chiedere al Giudice di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato</strong> di modo da porre<strong> a carico dello Stato tutti i compensi e le spese sostenuti dal proprio avvocato.</strong></p>

		</div>
	</div>
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			<p><strong>REQUISITI PER L’AMMISSIONE:</strong></p>
<ul>
<li>Essere cittadino italiano oppure straniero o apolide residente nello Stato;</li>
<li>Nominare un avvocato iscritto nelle apposite liste consultabili sul sito dell’Ordine degli Avvocati;</li>
<li>Essere indagato, imputato, condannato, persona offesa o danneggiato dal reato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l&#8217;ammenda;</li>
<li>Avere un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 (d.m. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 28 febbraio 2018); se tuttavia il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia ed il limite è aumentato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.</li>
<li>Non è prevista la possibilità di ottenere l’assistenza di un difensore a spese dello Stato per attività stragiudiziali, ovvero attività precedenti o indipendenti da un procedimento penale in corso;</li>
<li>Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per reati di evasione in materia di imposte;</li>
<li>Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i condannati con sentenza definitiva per reati di associazione mafiosa e per i reati connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti;</li>
<li>Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato se il richiedente è assistito da più di un difensore;</li>
</ul>
<p>NB: Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi: che per legge sono esenti dall&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento et cetera; che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&#8217;imposta, (ad esempio, interessi sui conti correnti); che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).</p>

		</div>
	</div>

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			<p>L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572 (maltrattamenti in famiglia), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 612-bis (atti persecutori – cd. stalking), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, è automatica a prescindere dai limiti di reddito indicati e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento a discrezionalità valutativa al giudice.</p>

		</div>
	</div>

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			<p><strong>EFFETTI DELL’AMMISSIONE:</strong></p>
<ul>
<li>L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse;</li>
<li>Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l&#8217;interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio;</li>
<li>Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.</li>
</ul>

		</div>
	</div>

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			<p><strong>PROCEDURA DI AMMISSIONE: </strong></p>
<ul>
<li>La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento in corso di validità oppure dal difensore designato; potrà altresì essere inviata all’ufficio competente tramite raccomandata A.R. dall’interessato con allegata fotocopia di un documento in corso di validità;</li>
<li>La domanda, sottoscritta dall’interessato, deve indicare:</li>
</ul>
<ol>
<li>la richiesta di ammissione al patrocinio;</li>
<li>le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il suo nucleo familiare</li>
<li>l&#8217;attestazione dei redditi percepiti l&#8217;anno precedente alla domanda (autocertificazione o copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata)</li>
<li>l&#8217;impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell&#8217;ammissione al beneficio.</li>
</ol>
<p><strong>Tuttavia:</strong></p>
<ul>
<li>Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell&#8217;istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede;</li>
<li>Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede;</li>
<li>Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all&#8217;estero) dell&#8217;Autorità Consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità o di mancato riscontro dall’Autorità Consolare la certificazione può essere sostituita da autocertificazione;</li>
<li>Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell&#8217;istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell&#8217;interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).</li>
</ul>

		</div>
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			<p><strong>DECISIONE SULL’ISTANZA DI AMMISSIONE: </strong></p>
<p>Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda il Giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda e provvede in uno dei seguenti modi:</p>
<ul>
<li>Dichiara l’istanza inammissibile;</li>
<li>Accoglie l’istanza;</li>
<li>Respinge l’istanza;.</li>
</ul>
<p>In caso di rigetto della domanda, <strong>il richiedente può presentare ricorso, entro 20 giorni dall’avvenuta conoscenza</strong>, al presidente del Tribunale o della Corte d’Appello.<br />
Avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello è ammesso ricorso per Cassazione.</p>

		</div>
	</div>
        </div>
    </div>
</div>
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